Art. 38

Indipendenza e imparzialità

In vigore dal 26 lug 2024
Indipendenza e imparzialità 1.   Il verificatore è indipendente dalla società ed è imparziale nell’esecuzione delle attività di verifica. 2.   Al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non sono una società, né sono proprietari di una società o di proprietà di una società, né intrattengono con la società relazioni che possano compromettere l’indipendenza e l’imparzialità del verificatore. 3.   Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il verificatore non svolge attività di verifica per una società se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella valutazione del piano di monitoraggio o nella verifica della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che potrebbe presentare un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità della verifica. A tal fine, il verificatore monitora i rischi per l’imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli. 5.   Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con la società segnatamente in uno dei casi seguenti: a) qualora la relazione tra il verificatore e la società si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti in comune o commercializzazione in comune; b) qualora la società abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 7, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 7, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un’altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l’imparzialità. 6.   Ai fini del paragrafo 5, lettera b), l’imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l’ente di consulenza, l’organismo di assistenza tecnica o l’altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti in comune o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti. 7.   Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l’imparzialità o un conflitto di interessi se il verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica fornisce alla società: a) servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio, compresa l’elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione FuelEU o della relazione parziale FuelEU e la stesura del piano di monitoraggio; b) assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2023/1805. 8.   Il verificatore non affida all’esterno il riesame indipendente né la presentazione della relazione di verifica. 9.   In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, le società subappaltatrici soddisfano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 10.   Tuttavia l’assunzione di persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del paragrafo 9 qualora il verificatore, nell’effettuare tale assunzione, si prenda la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. 11.   Quando assume persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all’assenza di conflitti di interessi nello svolgimento di tali attività di verifica. 12.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 6, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l’imparzialità e l’indipendenza del verificatore e soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’. 13.   Qualora effettui la verifica di una società che ha già verificato negli anni precedenti, il verificatore valuta i rischi in termini di imparzialità e adotta misure necessarie per ridurli.
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