Art. 36
Documentazione interna di verifica
In vigore dal 26 lug 2024
Documentazione interna di verifica
1. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
a)
i risultati delle attività di verifica svolte;
b)
il piano di verifica, l’analisi strategica e la valutazione dei rischi;
c)
informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, compresa una debita motivazione in merito all’eventuale rilevanza delle inesattezze individuate.
2. La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui agli e l’organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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