Art. 4

Periodo transitorio

In vigore dal 26 lug 2024
Periodo transitorio Per un periodo transitorio che termina il 30 aprile 2025, in relazione alle partite di determinate categorie di animali e di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 29, 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 30 gennaio 2025.
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