Art. 3

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

In vigore dal 26 lug 2024
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 All’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.».
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