Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475

In vigore dal 18 lug 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 è così modificato: 1) all’articolo 8, dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente: «b bis) dati sulle deroghe temporanee autorizzate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;»; 2) dopo l’articolo 11 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA I dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA, autorizzate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, comprendono, per ciascuna deroga concessa, le informazioni seguenti: a) la norma BCAA e il requisito che sono oggetto della deroga temporanea; b) i motivi della deroga temporanea; c) la modifica della pratica aziendale autorizzata dalla deroga temporanea; d) la portata territoriale della deroga temporanea; e) la superficie interessata dalla deroga temporanea (in ettari); f) il numero di agricoltori e di altri beneficiari interessati dalla deroga temporanea; g) i tipi di agricoltori e di altri beneficiari interessati dalla deroga temporanea; h) la durata della deroga temporanea.»; 3) all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis   Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sulle deroghe temporanee di cui all’articolo 8, lettera b bis), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alle deroghe temporanee autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025.» ; 4) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I dati di cui all’articolo 8, lettere a), b), b bis), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato “SFC2021”, per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (*1). I dati di cui all’articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*2). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per la percentuale di prato permanente e i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA, i dati da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettere b) e b bis), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.» ; 5) l’allegato IV è così modificato: a) nella sezione 2, lettera d), dopo il punto i) sono aggiunti i punti seguenti: «i bis) M101: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115; i ter) M102: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;»; b) nella sezione 4, è soppressa la lettera q).
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