Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475
In vigore dal 18 lug 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 è così modificato:
1)
all’articolo 8, dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:
«b bis)
dati sulle deroghe temporanee autorizzate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;»;
2)
dopo l’articolo 11 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA
I dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA, autorizzate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, comprendono, per ciascuna deroga concessa, le informazioni seguenti:
a)
la norma BCAA e il requisito che sono oggetto della deroga temporanea;
b)
i motivi della deroga temporanea;
c)
la modifica della pratica aziendale autorizzata dalla deroga temporanea;
d)
la portata territoriale della deroga temporanea;
e)
la superficie interessata dalla deroga temporanea (in ettari);
f)
il numero di agricoltori e di altri beneficiari interessati dalla deroga temporanea;
g)
i tipi di agricoltori e di altri beneficiari interessati dalla deroga temporanea;
h)
la durata della deroga temporanea.»;
3)
all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«2 bis Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sulle deroghe temporanee di cui all’articolo 8, lettera b bis), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alle deroghe temporanee autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025.»
;
4)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati di cui all’articolo 8, lettere a), b), b bis), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato “SFC2021”, per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (*1).
I dati di cui all’articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*2).
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la percentuale di prato permanente e i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA, i dati da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettere b) e b bis), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.»
;
5)
l’allegato IV è così modificato:
a)
nella sezione 2, lettera d), dopo il punto i) sono aggiunti i punti seguenti:
«i bis)
M101: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;
i ter)
M102: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;»;
b)
nella sezione 4, è soppressa la lettera q).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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