Art. 3
In vigore dal 17 lug 2024
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Storico versioni
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