Art. 1

In vigore dal 17 lug 2024
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905490015, 2106909265 e 2106909815), originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Baolingbao Biology Co., Ltd. 31,9 89BG Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. 76,9 89BH Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. 156,7 89BI Altre società che hanno collaborato indicate nell’allegato 152,9 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 235,6 C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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