Art. 3

In vigore dal 16 lug 2024
Il nome «маринована цаца» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione di «Sardeluță marinat㻫fatto secondo la tradizione della Romania» all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1966:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo