Art. 3
In vigore dal 16 lug 2024
Il nome «маринована цаца» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione di «Sardeluță marinat㻫fatto secondo la tradizione della Romania» all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Storico versioni
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