Art. 2

Deroga relativa allo spinarolo (Squalus acanthias)

In vigore dal 12 lug 2024
Deroga relativa allo spinarolo (Squalus acanthias) In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm. Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:2926:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga relativa allo spinarolo (Squalus acanthias) (Art. 2 Regolamento (UE) 2024/2926) — Testo vigente | Portale Normativo