Art. 2 · Deroga relativa allo spinarolo (Squalus acanthias)

Art. 2

Deroga relativa allo spinarolo (Squalus acanthias)

In vigore dal 12 lug 2024
Deroga relativa allo spinarolo (Squalus acanthias) In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm. Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di lunghezza superiore a 100 cm non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
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