Art. 4
Obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 per un dato periodo con riduzioni in funzione dell’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA
In vigore dal 9 lug 2024
Obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 per un dato periodo con riduzioni in funzione dell’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA
1. Gli Stati membri calcolano gli obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 separatamente per il periodo 2021-2023 e per il periodo 2024-2026.
2. Gli Stati membri calcolano gli obblighi totali definitivi di compensazione delle emissioni di CO2 per l’operatore aereo, dopo aver tenuto conto delle riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, come segue:
FORc
= (OR
1,c
+ OR
2,c
+ OR
3,c
) – (ER
1,c
+ ER
2,c
+ ER
3,c
)
dove:
FORc
=
obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 dell’operatore aereo nel periodo c;
ORy,c
=
obblighi di compensazione dell’operatore aereo nell’anno y (dove y = 1, 2 o 3) del periodo c; e
ERy,c
=
riduzioni in funzione dell’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nell’anno y (dove y = 1, 2 o 3) del periodo c;
3. Nel calcolare le riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, gli Stati membri utilizzano la seguente formula:
dove:
ERy
=
riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nell’anno y (in tonnellate);
EF
=
attore di emissione di cui all’allegato III, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (5);
MSf,y
=
massa totale di un carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA dichiarato nell’anno y (in tonnellate), comunicato conformemente alle disposizioni dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE;
LCEF
=
valore (in gCO2e/MJ) delle emissioni nel ciclo di vita di un carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, comunicato conformemente alle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE; e
LC
=
valori di riferimento delle emissioni nel ciclo di vita del carburante di aviazione, pari a 89 gCO2e/MJ per i carburanti JET-A, JET-A1 o JET-B e pari a 95 gCO2e/MJ per l’AvGas.
4. Ove la somma degli obblighi di compensazione dell’operatore aereo nei tre anni di un dato periodo (OR1,C + OR2,C + OR3,C) sia inferiore a 3 000 tonnellate of CO2, gli Stati membri possono, su richiesta dell’operatore aereo, omettere di calcolare gli obblighi di compensazione dell’operatore aereo interessato per quel periodo.
5. Ove l’obbligo totale definitivo di compensazione di CO2 dell’operatore aereo in un periodo (FORc) sia negativo, all’operatore aereo non incombe alcun obbligo di compensazione per quel periodo. Gli obblighi di compensazione negativi non sono riportati al periodo successivo.
6. Gli obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 dell’operatore aereo in un periodo (FORc) sono arrotondati per eccesso alla prima tonnellata di CO2 intera.
7. Gli Stati membri comunicano all’operatore aereo i suoi obblighi totali definitivi di compensazione delle emissioni di CO2 entro il 30 novembre 2024 per il periodo CORSIA 2021-2023 ed entro il 30 novembre 2027 per il periodo CORSIA 2024-2026.
Storico versioni
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