Art. 3

Obblighi di compensazione di CO2 annuali

In vigore dal 9 lug 2024
Obblighi di compensazione di CO2 annuali 1.   Gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l’anno civile precedente in relazione ai voli sulle rotte tra uno Stato membro e gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché ai voli tra Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e ai voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, ad esclusione delle rotte esentate a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. 2.   Gli Stati membri possono calcolare ogni anno gli obblighi di compensazione per l’anno civile precedente per i voli internazionali tra un aerodromo situato in uno dei paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e un aerodromo situato in uno Stato membro, in un altro paese o territorio d’oltremare, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. 3.   Gli Stati membri calcolano ogni anno, per ciascuno degli operatori aerei che hanno comunicato le emissioni a norma dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi di compensazione in un determinato anno, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026, prima di prendere in considerazione l’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, come segue: ORy = OEy * SGFy dove: ORy = obblighi di compensazione dell’operatore aereo nell’anno y; OEy = emissioni di CO2 dell’operatore aereo da voli internazionali coperti nell’anno y; SGFy = fattore di crescita del settore. Dal 1o gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri considerano le emissioni di CO2 dell’operatore aereo coperte nell’anno y quali emissioni di voli tra uno Stato membro e gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché di voli tra Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri possono anche considerare le emissioni di CO2 coperte nell’anno y di voli internazionali di cui al paragrafo 2. 4.   Il presente articolo non si applica a un operatore aereo nuovo entrante per tre anni a decorrere dall’anno in cui soddisfa i requisiti della definizione di operatore aereo o fino alla data in cui le sue emissioni annuali di CO2 superano lo 0,1 % delle emissioni totali di CO2 dei voli internazionali comunicate all’ICAO e pubblicate dall’ICAO nel 2019, se quest’ultima data è anteriore. Il presente articolo è quindi applicabile a detti operatori nell’anno successivo. 5.   Entro il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025, il 30 novembre 2026 e il 30 novembre 2027 gli Stati membri informano gli operatori aerei che hanno comunicato le emissioni a norma dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE circa i loro obblighi di compensazione per l’anno precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1879:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo