Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 lug 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«ambiente di scambio eFTI»: l’insieme dei componenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) utilizzati per lo scambio di dati conformemente al regolamento (UE) 2020/1056 e agli atti di esecuzione e delegati adottati a norma di tale regolamento;
(2)
«componente TIC»: un’unità materiale (hardware) o immateriale (software) o un insieme di tali unità utilizzate per svolgere funzionalità specifiche atte a consentire la comunicazione elettronica di dati;
(3)
«agente dell’autorità competente»: una persona fisica autorizzata ad accedere alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056 e a trattarle per conto di un’autorità competente in uno Stato membro;
(4)
«dati eFTI»: i dati corrispondenti alle informazioni regolamentari, quando resi disponibili dagli operatori economici su una piattaforma eFTI conformemente al regolamento (UE) 2020/1056;
(5)
«richiesta di accesso a dati eFTI»: una richiesta presentata a nome di un’autorità competente al fine di ricevere i dati eFTI messi a disposizione dagli operatori economici su una piattaforma eFTI;
(6)
«comunicazione di follow-up»: la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati in merito alle informazioni rese disponibili dagli operatori economici su una piattaforma eFTI, a seguito di un controllo, da parte di un agente dell’autorità competente, della conformità di tali informazioni fornite in risposta a una richiesta di accesso a dati eFTI. Tale comunicazione di follow-up può consistere in una richiesta di dati eFTI mancanti o in informazioni relative alle azioni di follow-up intraprese dall’autorità competente in conformità alle disposizioni nazionali applicabili;
(7)
«diritti di accesso»: le autorizzazioni concesse a un agente dell’autorità competente affinché svolga operazioni in relazione a uno o più sottoinsiemi di dati eFTI;
(8)
«diritti di trattamento»: le operazioni o gli insiemi di operazioni che un agente dell’autorità competente è autorizzato a svolgere in relazione a uno specifico sottoinsieme di dati eFTI ricevuto in risposta a una richiesta di accesso a dati eFTI;
(9)
«mezzi di identificazione elettronica»: un’unità materiale o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online;
(10)
«riferimenti di identificazione»: un numero di identificazione personale o un riferimento codificato che consente l’identificazione univoca di un agente dell’autorità competente;
(11)
«punto di accesso per le autorità» (authority access point, «AAP»): un componente TIC o un insieme di componenti TIC che svolgono le funzionalità di cui all’;
(12)
«gate eFTI»: un componente TIC o un insieme di componenti TIC che svolgono le funzionalità di cui all’;
(13)
«gate richiedente»: un gate eFTI che elabora una richiesta di accesso a dati eFTI presentata tramite un AAP connesso a tale gate eFTI o integrato in esso;
(14)
«gate ricevente»: un gate eFTI che elabora una richiesta di accesso a dati eFTI ricevuta da un gate richiedente;
(15)
«eDelivery»: una serie di specifiche tecniche e di norme per lo scambio di messaggi elettronici sviluppate dalla Commissione nell’ambito del programma del meccanismo per collegare l’Europa (7) e proseguite nel contesto del programma Europa digitale (8);
(16)
«punto di accesso eDelivery»: un componente di comunicazione che fa parte del servizio elettronico di recapito eDelivery basato su specifiche tecniche e norme;
(17)
«individuazione statica»: un meccanismo che consente a un punto di accesso eDelivery di ottenere i dettagli di connessione di un altro punto di accesso eDelivery senza ricorrere a sistemi di terzi;
(18)
«individuazione dinamica»: un meccanismo che consente a un punto di accesso eDelivery di ottenere i dettagli di connessione di un altro punto di accesso eDelivery consultandoli in un sistema di terzi;
(19)
«chiavi di sicurezza»: coppie di chiavi crittografiche pubbliche e private, generate da algoritmi crittografici sotto forma di numeri molto lunghi che hanno una relazione univoca tra loro;
(20)
«certificato di sicurezza»: un documento digitale rilasciato da un’autorità di certificazione che viene utilizzato per stabilire un canale di comunicazione elettronica sicuro tra due parti; include la chiave pubblica di sicurezza e le informazioni sull’oggetto del certificato;
(21)
«autorità di certificazione»: un soggetto che gestisce il ciclo di vita dei certificati digitali, che può includere processi di registrazione e processi di rilascio, consegna, attivazione, sospensione, revoca, rinnovo o riattivazione dei certificati di sicurezza;
(22)
«applicazione utente»: un componente TIC che svolge le funzionalità di cui all’;
(23)
«documenti tecnici di orientamento»: una serie di documenti tecnici dettagliati e non vincolanti, preparati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di lavoro di cui all’.
Storico versioni
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