Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 3 lug 2024
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere sul mercato o mettere in servizio ventilatori la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (≥ 125 W e ≤ 500 kW) al loro punto di massima efficienza, anche quando sono integrati in altri prodotti.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a)
giranti del ventilatore montati sull’albero di motori elettrici al solo scopo di raffreddare il motore stesso;
b)
ventilatori integrati in asciugabiancheria e lavasciuga biancheria di potenza elettrica di ingresso massima pari o inferiore a 3 kW;
c)
ventilatori integrati in cappe da cucina con potenza elettrica di ingresso massima attribuibile al ventilatore o ai ventilatori inferiore a 280 W;
d)
ventilatori con punto di massima efficienza energetica a 8 000 giri al minuto o superiore;
e)
ventilatori a getto con potenza elettrica di ingresso massima inferiore a 750 W.
3. Il presente regolamento non si applica ai ventilatori che sono progettati per funzionare esclusivamente come segue e che sono specificamente commercializzati come tali:
a)
in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi dell’, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
b)
solo in casi di emergenza, con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in grado di funzionare per brevi periodi di un’ora o più a temperature pari o superiori a 300 °C;
c)
negli impianti nucleari definiti all’, punto 1), della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (10);
d)
in strutture militari (bunker) e di difesa civile (rifugi antiaerei);
e)
quando le temperature di esercizio del gas circolante possono essere superiori ai 100 °C o inferiori ai -40 °C, o entrambi i casi;
f)
quando le temperature dell’aria ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato fuori del flusso di gas, possono essere superiori a 60 °C o inferiori a -30 °C, o entrambi i casi;
g)
con una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V AC o superiore a 1 500 V DC;
h)
per la manipolazione di gas o vapori tossici, altamente corrosivi o infiammabili di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
i)
per il trasporto di materiali caratterizzato dalla manipolazione di sostanze con una concentrazione di particelle solide superiore a 10 mg/m3 e particelle con una dimensione media di almeno 0,1 mm e una durezza di almeno 2 sulla scala Mohs, con un angolo della pala medio compreso tra 50° e 90°;
j)
per la manipolazione di gas contenenti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3 e 4 di cui alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
k)
per la manipolazione di gas contenenti agenti cancerogeni o mutageni quali definiti nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
l)
per la manipolazione di gas con un fattore di compressibilità, arrotondato al secondo decimale più vicino, nell’intervallo di pressione e temperatura designato per l’ambito di applicazione che non è pari a 1,00;
m)
in apparecchiature senza fili o a batteria;
n)
in apparecchiature portatili il cui peso è sostenuto a mano durante il funzionamento;
o)
in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento;
p)
ventilatori a circolazione d’aria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1834:oj#art-1