Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 3 lug 2024
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere sul mercato o mettere in servizio ventilatori la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (≥ 125 W e ≤ 500 kW) al loro punto di massima efficienza, anche quando sono integrati in altri prodotti. 2.   Il presente regolamento non si applica a: a) giranti del ventilatore montati sull’albero di motori elettrici al solo scopo di raffreddare il motore stesso; b) ventilatori integrati in asciugabiancheria e lavasciuga biancheria di potenza elettrica di ingresso massima pari o inferiore a 3 kW; c) ventilatori integrati in cappe da cucina con potenza elettrica di ingresso massima attribuibile al ventilatore o ai ventilatori inferiore a 280 W; d) ventilatori con punto di massima efficienza energetica a 8 000 giri al minuto o superiore; e) ventilatori a getto con potenza elettrica di ingresso massima inferiore a 750 W. 3.   Il presente regolamento non si applica ai ventilatori che sono progettati per funzionare esclusivamente come segue e che sono specificamente commercializzati come tali: a) in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi dell’, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); b) solo in casi di emergenza, con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in grado di funzionare per brevi periodi di un’ora o più a temperature pari o superiori a 300 °C; c) negli impianti nucleari definiti all’, punto 1), della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (10); d) in strutture militari (bunker) e di difesa civile (rifugi antiaerei); e) quando le temperature di esercizio del gas circolante possono essere superiori ai 100 °C o inferiori ai -40 °C, o entrambi i casi; f) quando le temperature dell’aria ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato fuori del flusso di gas, possono essere superiori a 60 °C o inferiori a -30 °C, o entrambi i casi; g) con una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V AC o superiore a 1 500 V DC; h) per la manipolazione di gas o vapori tossici, altamente corrosivi o infiammabili di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); i) per il trasporto di materiali caratterizzato dalla manipolazione di sostanze con una concentrazione di particelle solide superiore a 10 mg/m3 e particelle con una dimensione media di almeno 0,1 mm e una durezza di almeno 2 sulla scala Mohs, con un angolo della pala medio compreso tra 50° e 90°; j) per la manipolazione di gas contenenti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3 e 4 di cui alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); k) per la manipolazione di gas contenenti agenti cancerogeni o mutageni quali definiti nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); l) per la manipolazione di gas con un fattore di compressibilità, arrotondato al secondo decimale più vicino, nell’intervallo di pressione e temperatura designato per l’ambito di applicazione che non è pari a 1,00; m) in apparecchiature senza fili o a batteria; n) in apparecchiature portatili il cui peso è sostenuto a mano durante il funzionamento; o) in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento; p) ventilatori a circolazione d’aria.
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