Art. 1

In vigore dal 1 lug 2024
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato: 1) l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a n) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «l) 1 luglio 2024 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1; m) 1 luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2; n) 1 luglio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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