Art. 1
In vigore dal 1 lug 2024
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1)
l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a n) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«l)
1 luglio 2024 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1;
m)
1 luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2;
n)
1 luglio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2024:1808:oj#art-1