Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1. «TRACES»: il sistema di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625; 2. «firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all’, punto 10), del regolamento (UE) n. 910/2014; 3. «sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506; 4. «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/2104) — Testo vigente | Portale Normativo