Art. 3
Definizioni
In vigore dal 27 giu 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1.
«TRACES»: il sistema di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;
2.
«firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all’, punto 10), del regolamento (UE) n. 910/2014;
3.
«sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;
4.
«sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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