Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918
In vigore dal 27 giu 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/918
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 è così modificato:
1)
è inserito l'articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
Misure transitorie in materia di proiezione a ritroso
Per il periodo di riferimento 2021-2023, e in aggiunta ai dati già forniti secondo la classificazione NACE Rev. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), nella sua versione precedente la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (*4) (“NACE Rev. 2 originale”), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati delle catene globali del valore di cui all'allegato, secondo la classificazione NACE Rev. 2.1 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 modificato. Tali dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 30 settembre 2029.
(*3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)."
(*4) Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).»;"
2)
l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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