Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197
In vigore dal 27 giu 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Misure transitorie su doppia trasmissione e doppia codifica
1. Per l'anno di riferimento 2025, oltre a trasmettere dati secondo la classificazione NACE Rev. 2.1, gli Stati membri utilizzano la classificazione NACE Rev. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nella sua versione precedente la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (*2) (“NACE Rev. 2 originale”) per compilare e trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati con periodicità annuale di cui alle seguenti tabelle dell'allegato I, parte B:
a)
tabella 10. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Attività delle imprese;
b)
tabella 11. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Attività delle imprese, dati disaggregati per classi dimensionali o per forma giuridica;
c)
tabella 12. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Eventi relativi alla demografia delle imprese;
d)
tabella 13. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Imprese a forte crescita;
e)
tabella 14. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Statistiche per paese dell'ultimo controllante;
f)
tabella 15. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Imprese controllanti estere e consociate nazionali operanti nel paese dichiarante;
g)
tabella 17. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese — Dati annuali;
h)
tabella 18. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Spese per R&S intra muros, per le disaggregazioni seguenti:
—
punto 5. “Disaggregazione per attività (unicamente per il settore delle imprese)”;
—
punto 6. “Disaggregazione per orientamento del settore (unicamente per il settore delle imprese) (facoltativo)”;
i)
tabella 19. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Occupati per R&S, per le disaggregazioni seguenti:
—
punto 6. “Disaggregazione per attività”;
—
punto 8. “Disaggregazione per attività e per genere”;
j)
tabella 20. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — R&S finanziata con fondi pubblici;
k)
tabella 21. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Acquisti delle imprese (solo dati annuali);
l)
tabella 22. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Variazione delle scorte delle imprese;
m)
tabella 26. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Produzione industriale;
n)
tabella 27. Statistiche sulle imprese a livello nazionale — Investimenti delle imprese in immobilizzazioni materiali;
o)
tabella 33. Statistiche sulle attività internazionali — Controllo da parte delle unità istituzionali del paese dichiarante sulle imprese all'estero;
I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dai termini per la trasmissione dei dati indicati nelle rispettive tabelle dell'allegato I, parte B, “Elementi dei requisiti dei dati”.
2. Per gli anni di riferimento 2025, 2026 e 2027 gli Stati membri, oltre a trasmettere i dati secondo la classificazione NACE Rev. 2.1, utilizzano la classificazione NACE Rev. 2 originale per compilare e trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati di cui alle tabelle seguenti dell'allegato I, parte B, entro i termini ivi specificati:
a)
tabella 1. Statistiche congiunturali delle imprese — Popolazione di imprese;
b)
tabella 2. Statistiche congiunturali delle imprese — Occupati;
c)
tabella 3. Statistiche congiunturali delle imprese — Ore lavorate e retribuzioni lorde;
d)
tabella 5. Statistiche congiunturali delle imprese — Prezzi alla produzione;
e)
tabella 6. Statistiche congiunturali delle imprese — Produzione (volume);
f)
tabella 7. Statistiche congiunturali delle imprese — Volume delle vendite;
g)
tabella 8. Statistiche congiunturali delle imprese — Fatturato netto (valore).
3. Per l'anno di riferimento 2025, gli Stati membri assegnano i codici delle attività alle unità statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui all'allegato VIII in conformità sia alla NACE Rev. 2 originale che alla NACE Rev. 2.1.
4. Per l'anno di riferimento 2025, gli Stati membri, oltre a trasmettere i dati secondo la classificazione NACE Rev. 2.1, utilizzano la classificazione NACE Rev. 2 originale per compilare e trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati con periodicità annuale di cui alle tabelle seguenti dell'allegato IX, sezione 3, parte A:
a)
tabella nel punto 2.4. “Scambio di dati sulle imprese residenti appartenenti a gruppi di imprese multinazionali”;
b)
tabella nel punto 2.6. “Scambio di dati sulle imprese residenti appartenenti a gruppi di imprese multinazionali”;
5. Per l'anno di riferimento 2025 e ai fini dell'uso del registro degli eurogruppi come specificato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione (Eurostat), oltre a trasmettere i dati secondo la classificazione NACE Rev. 2.1, utilizza la classificazione NACE Rev. 2 originale per compilare e trasmettere alle autorità statistiche nazionali degli Stati membri i dati con periodicità annuale, che può trasmettere esclusivamente a fini statistici alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, di cui alle tabelle seguenti dell'allegato IX, sezione 3, parte C:
a)
tabella 2. Gruppo di imprese;
b)
tabella 3. Impresa.
6. Per l'anno di riferimento 2025 e ai fini della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione, oltre a trasmettere i dati secondo la classificazione NACE Rev. 2.1, utilizza la classificazione NACE Rev. 2 originale per compilare e trasmettere agli addetti competenti che partecipano alla produzione del registro degli eurogruppi presso le autorità statistiche nazionali degli Stati membri i dati con periodicità annuale di cui alle tabelle seguenti dell'allegato IX, sezione 3, parte D:
a)
tabella 2. Gruppo di imprese;
b)
tabella 3. Impresa.
(*1) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)."
(*2) Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).»;"
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3)
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
4)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
5)
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
6)
nell'allegato VII, il punto 3 «Disposizioni transitorie» è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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