Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 20 giu 2024
Misure transitorie 1.   Le scorte esistenti degli additivi per mangimi di cui all' possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all'11 luglio 2025. 2.   Le premiscele prodotte con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all'11 ottobre 2025. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi, prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'11 luglio 2026.
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