Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 20 giu 2024
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi di cui all' possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all'11 luglio 2025.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all'11 ottobre 2025.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi, prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'11 luglio 2026.
Storico versioni
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