Art. 96
Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
In vigore dal 13 giu 2024
Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
1. La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:
a)
l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e all';
b)
le pratiche vietate di cui all';
c)
l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale;
d)
l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza di cui all';
e)
informazioni dettagliate sulla relazione del presente regolamento con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, nonché con altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione;
f)
l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all', punto 1).
Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento.
Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli , o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.
2. Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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