Art. 85

Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato

In vigore dal 13 giu 2024
Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato Fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del presente regolamento può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato. Conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, tali reclami sono presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e sono trattati in linea con le procedure specifiche stabilite a tal fine dalle autorità di vigilanza del mercato.
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Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato (Art. 85 Regolamento (UE) 2024/1689) — Testo vigente | Portale Normativo