Art. 107
Modifica del regolamento (UE) 2018/858
In vigore dal 13 giu 2024
Modifica del regolamento (UE) 2018/858
All' del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1689:oj#art-107