Art. 1
Oggetto
In vigore dal 13 giu 2024
Oggetto
1. Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, e promuovendo l'innovazione.
2. Il presente regolamento stabilisce:
a)
regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione;
b)
divieti di talune pratiche di IA;
c)
requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
d)
regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
e)
regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
f)
regole in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;
g)
misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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