Art. 6

Comunicazione da parte dei depositari centrali di titoli e delle autorità nazionali di vigilanza sugli importi trattenuti a titolo provvisorio

In vigore dal 6 giu 2024
Comunicazione da parte dei depositari centrali di titoli e delle autorità nazionali di vigilanza sugli importi trattenuti a titolo provvisorio 1.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza, unitamente a ciascun bilancio intermedio di cui all' e ai bilanci e alle relazioni sottoposti a revisione di cui all', un documento separato che riporta: (a) le ipotesi formulate e qualsiasi altra informazione necessaria utilizzate per determinare l'importo del contributo finanziario trattenuto a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014; (b) informazioni sull'utilizzo degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera d), del regolamento (UE) n. 833/2014. Le informazioni di cui al presente articolo, lettera b), primo comma, comprendono la quantificazione dettagliata delle spese, dei rischi e delle perdite sostenuti o per i quali sono stati disposti accantonamenti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute da tali depositari centrali di titoli, e delle quote di tali importi che non possono essere coperte dalle risorse interne dei depositari centrali di titoli al momento in cui si verificano. 2.   Le informazioni delle autorità nazionali di vigilanza in merito alla decisione, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera e), del regolamento (UE) 833/2014, che stabilisce se gli importi trattenuti a titolo provvisorio, o una loro parte, siano ancora necessari per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli, comprendono una descrizione dettagliata del pertinente fabbisogno con la relativa stima e le ipotesi utilizzate per la stima, unitamente a tutte le informazioni supplementari che le autorità nazionali di vigilanza possono ritenere rilevanti. Le autorità nazionali di vigilanza notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi misura di vigilanza o altra misura da esse adottata nei confronti dei depositari centrali di titoli tale da incidere sugli importi trattenuti a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014. 3.   Su richiesta della Commissione, le autorità nazionali di vigilanza le trasmettono senza indugio eventuali informazioni supplementari relative alla quantificazione delle spese, dei rischi e delle perdite sostenuti o per i quali sono stati disposti accantonamenti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute dai depositari centrali di titoli o alla quantificazione delle risorse interne utilizzate per coprire tali rischi. I depositari centrali di titoli e le autorità nazionali di vigilanza cooperano con la Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni utilizzate per la decisione sugli importi trattenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1673:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione da parte dei depositari centrali di titoli e delle autorità nazionali di vigilanza sugli importi trattenuti a titolo provvisorio (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1673) — Testo vigente | Portale Normativo