Art. 5

Bilanci e relazioni sottoposti a revisione

In vigore dal 6 giu 2024
Bilanci e relazioni sottoposti a revisione 1.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza i bilanci annuali obbligatori, redatti conformemente alle norme nazionali applicabili e sottoposti a revisione da parte di un revisore legale a norma della direttiva 2006/43/CE, entro il 31 maggio dell'anno n+1 per l'anno n. 2.   I bilanci annuali obbligatori sottoposti a revisione riportano separatamente l'importo totale rispettivamente delle disponibilità liquide, delle entrate e dell'utile netto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 833/2014. 3.   I depositari centrali di titoli presentano alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza, unitamente ai bilanci annuali obbligatori sottoposti a revisione, una relazione separata che riporta: (a) gli importi annuali trattenuti a titolo provvisorio dai depositari centrali di titoli, che costituiscono passività nei confronti dell'Unione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, salvo che siano utilizzati conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera d), dello stesso regolamento; (b) l'ammontare complessivo rimanente cumulato degli importi trattenuti a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014; (c) gli importi che cessano di essere dovuti all'Unione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera d), del regolamento (UE) n. 833/2014; (d) il contributo finanziario totale per l'anno n: i) ridotto dell'importo trattenuto a titolo provvisorio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014; ii) aumentato degli importi da trasferire all'Unione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 10, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 833/2014; (e) la ripartizione per valuta di denominazione delle disponibilità liquide e delle entrate di cui al paragrafo precedente e all', paragrafo 2, lettera a). Tale relazione dovrebbe essere corredata di una relazione di affidabilità redatta dal revisore legale del depositario centrale di titoli e riconciliata con il bilancio annuale obbligatorio. 4.   Su richiesta della Commissione, i depositari centrali di titoli le trasmettono eventuali informazioni supplementari relative ai bilanci o alle relazioni di cui al presente articolo.
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