Art. 1

In vigore dal 5 giu 2024
Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato: 1) (non riguarda la versione italiana) 2) l' è sostituito dal seguente: « Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.».
Storico versioni

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