Art. 1
In vigore dal 5 giu 2024
Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato:
1)
(non riguarda la versione italiana)
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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