Art. 74

Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato

In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato 1.   Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali: a) veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; b) natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; c) aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. 2.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni. 3.   Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate entro i termini imposti dalla FIU.
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