Art. 8

Presentazione e contenuto delle domande di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale

In vigore dal 29 mag 2024
Presentazione e contenuto delle domande di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale 1.   Entro il 19 giugno 2028 i richiedenti l’approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante presentano, individualmente o collettivamente, la domanda di approvazione dell’antidoto agronomico o del sinergizzante allo Stato membro relatore. La domanda è presentata nel formato standard di dati IUCLID attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4). 2.   La domanda contiene i dati richiesti per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all’.
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