Art. 5

Procedura di comitato

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura di comitato 1.   Relativamente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Relativamente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Procedura di comitato (Art. 5 Regolamento (UE) 2024/1392) — Testo vigente | Portale Normativo