Art. 4
Misure di salvaguardia
In vigore dal 14 mag 2024
Misure di salvaguardia
1. Qualora un prodotto contemplato dall’, paragrafo 1, originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Tale misura può essere imposta per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. La Commissione monitora regolarmente l’impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e sulla produzione dell’Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dal 6 giugno 2024.
3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell’Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:
a)
a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
b)
di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.
La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.
4. Nell’eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l’impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell’Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:
a)
il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni dall’Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
b)
l’effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell’Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.
L’elenco di fattori di cui al primo comma non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.
5. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non supera i 120 giorni.
6. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell’Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’introduzione di tale misura. L’avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
7. Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame, di zucchero, di avena, di granturco, di semole e di miele avvenute dal 1o gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 («comitato per le misure di salvaguardia»):
a)
reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso dall’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento fino al 31 dicembre 2024; e
b)
introduce, a partire dal 1o gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso dall’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento se superiore.
Se, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 5 giugno 2025, i volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame, di zucchero, di avena, di granturco, di semole e di miele avvenute dal 1o gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 14 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso dall’, paragrafo 1, lettera b).
Ai fini del presente paragrafo, i termini «uova», «pollame», «zucchero», «avena», «granturco», «semole» e «miele» si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all’appendice dell’allegato I-A dell’accordo di associazione, rispettivamente alle voci «Uova e albumine», «Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame», «Zuccheri», «Avena», «Granturco», «Farine e agglomerati in forma di pellets», «Semole e semolini di orzo», «Cereali altrimenti lavorati» e «Miele». La media aritmetica di cui al presente paragrafo è calcolata dividendo per due e mezzo la somma dei volumi delle importazioni nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità per il controllo dei volumi di importazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati sercondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 4.
8. Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1, 5 o 7 che reintroduce un contingente tariffario sospeso dall’, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo importato durante l’anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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