Art. 2

Richiesta motivata di uno Stato membro

In vigore dal 14 mag 2024
Richiesta motivata di uno Stato membro 1.   Qualora ritenga di trovarsi in una situazione di crisi o di forza maggiore, uno Stato membro può, date tali circostanze eccezionali, presentare alla Commissione una richiesta motivata volta a beneficiare di misure di solidarietà che permettano la corretta gestione di tale situazione nonché a consentire eventuali deroghe alle pertinenti norme sulla procedura di asilo, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti. 2.   La richiesta motivata di cui al paragrafo 1 comprende: a) una descrizione di quanto segue: i) il modo in cui, a seguito di una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), il sistema di asilo e accoglienza dello Stato membro, compresi i servizi di protezione dei minori, sia diventato inefficace, nonché le misure già adottate per affrontare la situazione e una giustificazione che dimostri come tale sistema, benché ben preparato e nonostante le misure già adottate, non sia in grado di farvi fronte; oppure ii) il modo in cui lo Stato membro stia affrontando una situazione di strumentalizzazione di cui all', paragrafo 4, lettera b), che mette a repentaglio le sue funzioni essenziali, ivi compreso il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sua sicurezza nazionale; oppure iii) il modo in cui lo Stato membro sia soggetto a circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza, e il modo in cui tale situazione di forza maggiore gli impedisca di adempiere ai propri obblighi disposti all'articolo 27, all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348 e agli articoli 39, 40, 41 e 46 del regolamento (UE) 2024/1351; b) se del caso, il tipo e il livello delle misure di solidarietà di cui all', paragrafo 1, che lo Stato membro ritiene necessarie; c) se del caso, le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13 che lo Stato membro ritiene necessarie; e d) ove lo Stato membro richieda l'applicazione della deroga di cui all', paragrafo 6, se intenda prevedere l'esclusione di specifiche categorie di richiedenti di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 7, lettera b), di detto articolo o la cessazione della procedura di frontiera per specifiche categorie di richiedenti a seguito di una valutazione individuale come disposto al paragrafo 9 di tale articolo.
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