Art. 63

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 14 mag 2024
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. Tuttavia, l' si applica a decorrere dal 12 giugno 2029. 3.   Il presente regolamento non si applica alle persone che godono di protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente a norma di tale decisione, di eventuali future modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e di eventuali proroghe di tale protezione temporanea. 4.   Il documento di controllo dell'interfaccia è concordato tra gli Stati membri ed eu-LISA entro il 12 dicembre 2024. 5.   Il confronto delle immagini del volto mediante software di riconoscimento facciale di cui agli del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la tecnologia di riconoscimento facciale sarà introdotta nell'Eurodac. Il software di riconoscimento facciale è introdotto nell'Eurodac entro un anno dalla conclusione dello studio sull'introduzione del software di riconoscimento facciale di cui all', paragrafo 4. Fino a tale data, le immagini del volto sono conservate nell'Eurodac nella serie di dati relativi all'interessato e sono trasmesse a uno Stato membro a seguito del confronto delle impronte digitali che ha dato un riscontro positivo. 6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e a eu-LISA di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere i dati all'Eurodac, entro il 12 giugno 2026.
Storico versioni

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