Art. 13
Garanzie a favore dei minori
In vigore dal 14 mag 2024
Garanzie a favore dei minori
1. Durante gli accertamenti, l’interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente, in conformità dell’, paragrafo 2, della Carta.
2. Durante gli accertamenti, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente.
3. Gli Stati membri adottano quanto prima misure volte a garantire che un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore accompagni e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti in maniera adatta al minore stesso e adeguata all’età e in una lingua a lui comprensibile. Tale persona è la persona designata a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove tale persona sia stata designata ai sensi di tale direttiva.
Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori. Il rappresentante agisce in modo da salvaguardare il benessere generale e l’interesse superiore del minore e in modo che il minore non accompagnato possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento.
4. La persona incaricata di accompagnare e assistere un minore non accompagnato a norma del paragrafo 3 non è una persona responsabile di alcun elemento degli accertamenti, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dalle persone responsabili degli accertamenti né dalle autorità preposte agli accertamenti. Tali persone svolgono i loro doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore e sono in possesso delle qualifiche e della formazione necessarie a tal fine. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tale persona è sostituita solo in caso di necessità.
5. Gli Stati membri affidano a un rappresentante o a una persona di cui al paragrafo 3 un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, non più di trenta minori non accompagnati alla volta, affinché tale rappresentante o persona sia in grado di svolgere efficacemente i suoi compiti.
6. Il fatto che non sia stato nominato un rappresentante o non sia stata designata una persona che funge provvisoriamente da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 non impedisce al minore non accompagnato di esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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