Art. 44
Trattenimento
In vigore dal 14 mag 2024
Trattenimento
1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Ove sussista un rischio di fuga o qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso della situazione dell’interessato e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.
3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all’avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento e le garanzie applicabili ai richiedenti trattenuti a norma del presente articolo, si applicano gli della direttiva (UE) 2024/1346.
5. Il trattenimento a norma del presente articolo è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie o amministrative. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa. Se il trattenimento è disposto da un’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio o su domanda del richiedente, o in entrambe le modalità, della legittimità del trattenimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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