Art. 77

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio e valutazione Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine. Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta se i numeri di cui all' e all', paragrafo 1, secondo comma, e le eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera siano ancora adeguati alla luce della situazione migratoria complessiva nell'Unione e, se del caso, propone modifiche mirate. Entro il 12 giugno 2025, la Commissione riesamina il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, propone modifiche mirate.
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