Art. 5
In vigore dal 6 mag 2024
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. Conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433.
Storico versioni
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