Art. 3
In vigore dal 6 mag 2024
1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (36) diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi il livello del dazio compensativo indicato all’, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
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