Art. 6
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 2 mag 2024
Obblighi di comunicazione
1. eu-LISA e il prestatore di servizi di pagamento forniscono ciascuno alla Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, quanto segue:
a)
il numero totale di avvenuti pagamenti durante il periodo di riferimento;
b)
i numeri di riferimento unici di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, di tutti i pagamenti di cui alla lettera a).
2. eu-LISA informa la Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, del numero totale di domande con pagamento e senza pagamento presentate durante ciascun periodo di riferimento.
Storico versioni
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