Art. 6 · Obblighi di comunicazione

Art. 6

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 2 mag 2024
Obblighi di comunicazione 1.   eu-LISA e il prestatore di servizi di pagamento forniscono ciascuno alla Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, quanto segue: a) il numero totale di avvenuti pagamenti durante il periodo di riferimento; b) i numeri di riferimento unici di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, di tutti i pagamenti di cui alla lettera a). 2.   eu-LISA informa la Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, del numero totale di domande con pagamento e senza pagamento presentate durante ciascun periodo di riferimento.
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