Art. 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

In vigore dal 29 apr 2024
Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate 1.   Al fine di consentire la negoziazione degli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’, ogni operatore di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche mettono a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni minime seguenti: a) l’ubicazione georeferenziata e il tipo di opere; b) gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; d) la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di permessi, se del caso; e) un punto di contatto. L’operatore di rete e l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche garantiscono che le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica siano corrette, aggiornate e rese disponibili tempestivamente attraverso uno sportello unico non appena l’operatore di rete dispone delle informazioni concernenti le sue opere di genio civile previste nei sei mesi successivi e, in ogni caso e qualora sia previsto un permesso, non oltre due mesi prima della prima presentazione della domanda di permesso alle autorità competenti. Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta motivata, attraverso uno sportello unico, specificando la zona in cui l’operatore richiedente prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato soltanto qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali. 2.   Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile considerati di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o che riguardano infrastrutture critiche nazionali, nonché le emergenze o i motivi di sicurezza nazionale che giustificherebbero il mancato rispetto dell’obbligo di rendere disponibili le informazioni minime a norma del paragrafo 1. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di eccezioni a tali tipi di opere di genio civile sono pubblicati attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino il paragrafo 1 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle informazioni concernenti i tipi di opere di genio civile di portata limitata e per i motivi di emergenza individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.
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