Art. 4

Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

In vigore dal 29 apr 2024
Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche 1.   Al fine di poter richiedere l’accesso alle infrastrutture fisiche in conformità dell’, ciascun operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, in formato elettronico e attraverso uno sportello unico, alle seguenti informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti: a) l’ubicazione e il tracciato georeferenziati; b) il tipo e l’uso attuale dell’infrastruttura; c) un punto di contatto. Tali informazioni minime sono accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati, tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. Gli operatori che richiedono l’accesso sono informati di qualsiasi proroga del termine attraverso uno sportello unico. Ogni operatore che richiede l’accesso alle informazioni ai sensi del presente articolo specifica la zona geografica nella quale prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate. L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato purché ciò sia necessario per garantire la sicurezza di determinati edifici posseduti o controllati da enti pubblici, la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali. 2.   Oltre alle informazioni minime di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono richiedere informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti, ad esempio informazioni sul livello di occupazione dell’infrastruttura fisica. 3.   Gli operatori di rete e gli enti pubblici mettono a disposizione almeno le informazioni minime di cui al paragrafo 1 nonché, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 2 attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, e rendono tempestivamente disponibili eventuali aggiornamenti di tali informazioni. Nel caso in cui gli operatori di rete o gli enti pubblici non si conformino al presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere che le informazioni mancanti di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione in formato elettronico attraverso uno sportello unico entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta, fatta salva la possibilità che gli Stati membri impongano sanzioni agli operatori di rete e agli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche per non aver soddisfatto tale obbligo. 4.   Per un periodo transitorio che sia il più breve possibile e non superiore a 12 mesi, gli Stati membri possono esentare i comuni con meno di 3 500 abitanti dall’obbligo di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con i termini per mettere a disposizione le informazioni minime di cui al paragrafo 1 attraverso uno sportello unico e in formato elettronico. Tali eccezioni e le tabelle di marcia sono pubblicate attraverso uno sportello unico. Durante tale periodo transitorio, detti comuni provvedono affinché le informazioni disponibili siano accessibili agli operatori. 5.   Gli operatori di rete e gli enti pubblici soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta scritta specifica di un operatore. Tali richieste specificano gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati ai fini dell’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Le ispezioni in loco degli elementi specificati dell’infrastruttura fisica sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 1, quarto comma. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste. 6.   Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, le infrastrutture critiche nazionali come definite nel diritto nazionale, o parti di esse, che non sono soggette agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5. 7.   I paragrafi 1, 3 e 5 non si applicano se: a) le infrastrutture fisiche non sono tecnicamente idonee all’installazione di VHCN o di risorse correlate; b) l’obbligo di fornire informazioni in merito a determinati tipi di infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un’analisi costi-benefici condotta dagli Stati membri e in consultazione con le parti interessate; o c) l’infrastruttura fisica non è soggetta a obblighi di accesso conformemente all’, paragrafo 10. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di tali eccezioni sono pubblicati attraverso uno sportello unico e notificati alla Commissione. 8.   Gli operatori che ottengono accesso alle informazioni a norma del presente articolo adottano misure atte a garantire il rispetto della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali. A tal fine, essi mantengono riservate le informazioni e le utilizzano solo ai fini dell’installazione delle loro reti.
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