Art. 34

Missioni di monitoraggio

In vigore dal 29 apr 2024
Missioni di monitoraggio 1.   La Commissione può attuare missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. 2.   Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l’euro o partecipa al meccanismo europeo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) istituito dalla risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 (25), la Commissione, se del caso, può invitare rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare a tali missioni di monitoraggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1263:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Missioni di monitoraggio (Art. 34 Regolamento (UE) 2024/1263) — Testo vigente | Portale Normativo