Art. 34
Missioni di monitoraggio
In vigore dal 29 apr 2024
Missioni di monitoraggio
1. La Commissione può attuare missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
2. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l’euro o partecipa al meccanismo europeo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) istituito dalla risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 (25), la Commissione, se del caso, può invitare rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare a tali missioni di monitoraggio.
Storico versioni
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