Art. 34 · Missioni di monitoraggio

Art. 34

Missioni di monitoraggio

In vigore dal 29 apr 2024
Missioni di monitoraggio 1.   La Commissione può attuare missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. 2.   Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l’euro o partecipa al meccanismo europeo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) istituito dalla risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 (25), la Commissione, se del caso, può invitare rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare a tali missioni di monitoraggio.
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